Il progresso tecnologico, lo sviluppo massiccio di Internet e le nuove necessità di lavorare o studiare da casa, hanno fatto sì che sia fondamentale per tutti noi avere la possibilità di navigare velocemente in Internet.

Allo scopo di favorire il progresso delle comunicazioni, sono state emanate una serie di leggi per incentivare e semplificare l’utilizzo della fibra ottica. Nello specifico la Legge n.164/2014, nota come “Sblocca Italia” prevede l’obbligo, per tutte le costruzioni che abbiano presentato domanda di autorizzazione edilizia dopo il 1° luglio 2015, di essere dotate di un impianto per fibra ottica all’interno di ciascuna unità abitativa oppure per tutti quegli edifici oggetto di profonde ristrutturazioni che ne hanno modificato le dimensioni. Successivamente, con il decreto legislativo n.33/2016 “banda larga”, si è voluto rendere ancora più facile l’installazione di reti internet veloci abbattendo i costi di urbanizzazione Comunali. Nello specifico sono contenute le indicazioni per un accordo tra operatore e Condominio sui prezzi di accesso alle infrastrutture esistenti nell’edificio e sulle modalità di gestione delle attività di attivazione e riparazione dei servizi.

Il condominio ha diritto e dovere di permettere l’accesso agli operatori di rete per effettuare le operazioni di installazione della fibra ottica, eccetto nel caso che:

  • l’infrastruttura fisica non sia idonea a ospitare elementi di reti ad alta velocità;
  • non vi sia spazio sufficiente per l’installazione;
  • esista il rischio di incolumità, sicurezza sanità pubblica, oppure la sua installazione possa compromettere le infrastrutture o ci sia il rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione;
  • esista la possibilità di soluzioni alternative a condizioni più favorevoli;

Per riguarda la figura dell’Amministratore condominiale, non ci sono deli riferimenti di legge specifici, ma è innanzitutto consigliato predisporre una comunicazione allo stesso, in quanto la lavorazione di installazione potrebbe comportare dei disagi generali al Condominio.Solo la legge 12/2019 fa un vago riferimento all’Amministratore, dove si sancisce che tali opere sono da considerarsi come lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del Codice civile.Pe tale ragione l’Amministratore può decidere di avviare i lavori anche senza il consenso assembleare, salvo diversi accordi.Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ritiene che dettare delle Linee Guida sia uno snodo essenziale per realizzare gli obiettivi strategici di connettività prefissati per il 2025, dalla Commissione Europea. Nello specifico si vuole garantire “l’accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un downlink di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit”.

Infine si ritiene che, dotare il proprio condominio di un accesso alla fibra ottica, ne aumenti il valore di mercato, oltre al fatto che garantirebbe dei vantaggi ai vostri condòmini.

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