In Italia, l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici e il conseguente trattamento dei dati è disciplinato da una pluralità di fonti, ovvero: dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), dal GDPR, dal Codice Privacy, dalle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dalle Linee guida 3/2019 adottate lo scorso 29 gennaio dell’EDPB e dal Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei dati personali. Il datore di lavoro o Amministratore, che ha intenzione di installare un impianto di videosorveglianza, dovrà, prima dell’installazione stessa, provvedere a stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale oppure richiedere l’autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In assenza dell’accordo o dell’autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e sanzionata secondo le disposizioni dell’art. 171 del D.lgs. 196/2003 dall’art. 38 dello Statuto, nonché per condotta antisindacale dall’art. 28 sempre dello Statuto. È altresì illecita anche l’installazione a seguito del consenso dei soli lavoratori o condomini.
È bene evidenziare che, nello spirito dello Statuto dei Lavoratori e della normativa privacy, il controllo dell’attività personali delle persone attraverso gli impianti di videosorveglianza sarebbe vietato.
L’installazione di tali impianti audiovisivi in luoghi pubblici e comuni può avvenire solamente in presenza di tre presupposti:
- per esigenze organizzative e produttive;
- per garantire la sicurezza;
- a tutela del patrimonio e oggetti personali.
Nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta presso l’Ispettorato del Lavoro, l’oggetto della attività valutativa riguarderà la validità del presupposto posto a base della richiesta (circolare 5/2019). L’Ispettorato precisa inoltre che non è di fondamentale importanza specificare il posizionamento e il numero esatto delle telecamere, in quanto verrà valutato in sede di ispezione la loro coerenza e necessità in rapporto con le ragioni dichiarate nell’istanza.
Infine l’accesso alle immagini da remoto per la loro visualizzazione in tempo reale può essere autorizzato unicamente in casi eccezionali e motivati. Invece, la visualizzazione delle immagini registrate, deve esserne tracciato l’accesso attraverso funzionalità che conservino i relativi log, per un periodo non inferiore a sei mesi.
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